Ordinanza n. 147 del 1990

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ORDINANZA N.147

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 maggio 1980, n.153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1987 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Orsi Edda, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989. Visto l'atto di costituzione di Orsi Edda;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Orsi Edda contro il Ministero del tesoro, la Corte dei conti, III Sez. giurisdizionale, con ordinanza del 23 marzo 1987 (r.o. n.591/1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 37, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n.1338, per i dipendenti di sesso maschile;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la parte privata, deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme denunziate.

Considerato che tali norme sono già state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 764 del 1988, proprio <nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile>; che pertanto la questione proposta è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n.29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 764 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/03/90.