SENTENZA N.140
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 21 novembre 1989, depositato in cancelleria il 29 novembre 1989 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici e/o del Provveditore regionale alle opere pubbliche della Liguria, non pubblicati e non conosciuti, di approvazione dei progetti delle opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara, compresi affluenti, a prescindere ed in assenza dell'intesa richiesta ai sensi degli artt. 81 e 89 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
udito l'avv. Luigi Cocchi per la Regione Liguria.
Ritenuto in fatto
1.- Con atto in data 21 novembre 1989, la Regione Liguria ricorre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'annullamento dei provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici e/o del Provveditore regionale alle opere pubbliche della Liguria, non pubblicati e non conosciuti, di approvazione dei progetti di opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara.
La ricorrente precisa di essere venuta a conoscenza della esecuzione delle opere, senza che gli organi statali, ai fini della approvazione dei progetti di tali opere, avessero avviato il procedimento per il raggiungimento della intesa prevista dagli artt. 81 e 89 d.P.R. n. 616 del 1977 e senza che a tale intesa si fosse pervenuti e si fosse adottata in via surrogatoria la procedura rinforzata di cui al quarto comma dell'art. 81, d.P.R. n. 616 del 1977.
In tale situazione - osserva la Regione Liguria - deve ritenersi che gli atti di approvazione dei progetti delle opere in oggetto non soltanto siano illegittimi per violazione degli artt. 81 e 89 d.P.R. n. 616 del 1977, ma siano stati altresì adottati in violazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni.
Le norme richiamate prevedono infatti che gli atti di approvazione da parte dello Stato di opere pubbliche, ed in particolare delle opere di sistemazione idraulica rimaste di competenza statale, siano adottati previa intesa con le regioni interessate.
Gli atti denunciati, laddove prescindono dalla intesa con la Regione Liguria nella approvazione e nella concreta realizzazione delle opere in questione, comporterebbero pertanto la violazione della sfera di attribuzione della regione, la quale chiede che siano annullati.
La regione ricorrente ha ribadito con memoria le circostanze di fatto e le argomentazioni in diritto ed ha insistito nelle conclusioni già prese.
2.- La Presidenza del Consiglio dei ministri non si é costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1. - La Regione Liguria ricorre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'annullamento dei provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici e/o del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Liguria di approvazione dei progetti di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara.
La stessa ricorrente precisa che gli atti impugnati sono . La loro esistenza viene soltanto desunta dal fatto che alcune opere sono state eseguite.
Per giunta detti lavori vengono indicati, senza alcuna ulteriore specificazione, come opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara.
Difetta dunque qualsiasi elemento in ordine alla natura, alla localizzazione e all'epoca di esecuzione delle opere.
Nessun apporto viene, d'altra parte, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha ritenuto di non essere presente nel giudizio.
L'assoluta indeterminatezza degli atti oggetto del conflitto, non individuati dalla stessa ricorrente e allo stato nemmeno individuabili, tenuto conto della genericità degli elementi sui quali si basa il ricorso, importa la declaratoria di inammissibilità di esso, conformemente a quanto questa Corte ha già statuito in casi analoghi (cfr. ord. n. 526 del 1988; sent. n. 625 del 1988).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Liguria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/03/90.