Ordinanza n. 136 del 1990

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ORDINANZA N.136

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1989 dal Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Scoppettuolo Giuseppe e Di Donato Giovanni, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Ariano Irpino, Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Scoppettuolo Giuseppe e Di Donato Giovanni, con ordinanza del 13 luglio 1989 (R.O. n. 487 del 1989), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.102, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente la sostituzione di un Pretore, in caso di urgenza, con altro magistrato del circondario, in riferimento all'art. 25 della Costituzione in quanto non risulta salvaguardata la competenza degli altri magistrati dello stesso ufficio giudiziario e non sono previsti criteri precisi e predeterminati secondo cui operare la sostituzione;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza della questione.

Considerato che la norma censurata è stata abrogata con l'art. 7 del D.Lgs.28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni);

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ariano Irpino, Sezione distaccata di Grottaminarda.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 16/03/90.