ORDINANZA N.134
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Sciuto Agatino ed altra, e Nicotra Alfio ed altri, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Sciuto Agatino contro Nicotra Alfio ed altri avente ad oggetto la condanna dei convenuti al rimborso delle spese di registrazione di una scrittura privata datata 24 gennaio 1976, alla cui stregua dette spese dovevano gravare sulla parte inadempiente, il Tribunale di Catania ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) limitatamente all'inciso <anche tra le parti>;
che ad avviso del giudice a quo detto articolo sarebbe lesivo dell'art. 76 Cost., in quanto, disponendo che i patti contrari alle disposizioni del d.P.R. n. 634 sono nulli <anche tra le parti>, incide, limitandola, sull'autonomia privata dei contraenti ed invade un campo in ordine al quale il legislatore tributario non avrebbe avuto i necessari poteri;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato che la norma impugnata, nello stabilire la nullità anche tra le parti di patti contrari alle disposizioni dello stesso decreto, indubbiamente costituisce un rafforzamento degli obblighi di registrazione gravanti su entrambi i contraenti, al fine evidente di <assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione>, così come appunto previsto dalla legge di delega (art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825) - cfr. ordinanza n.50 del 1988;
che pertanto, non rinvenendosi alcun eccesso di delega la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 16/03/90.