ORDINANZA N.132
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge di approvazione ed esecuzione della Convenzione di New York 27 ottobre 1957, n. 1163 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea di veicoli stradali privati, firmata a New York il 4 giugno 1954), e dell'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle leggi doganali), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Pretore di Venezia-Sezione distaccata di Dolo-nel procedimento penale a carico di Zanon Domenico ed altro, iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1989 nel procedimento penale a carico di Zanon Domenico e Carraro Severino, il Pretore di Venezia-Sezione distaccata di Dolo-ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre 1957, n. 1163 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea di veicoli stradali privati, firmata a New York il 4 giugno 1954) e dell'art. 216 Testo Unico legge doganale approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43;
che il Pretore ha prospettato che le norme impugnate-nella parte in cui prevedono che l'inosservanza dei limiti posti alla importazione temporanea di veicoli a motore integra il delitto di contrabbando doganale (rectius determina l'applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando) indipendentemente dal fatto che coloro che tali limiti non hanno osservato siano o meno cittadini comunitari - contrastano con l'art.11 della Costituzione, atteso che pregiudicano l'osservanza dei principi del Trattato di Roma istitutivo della C.E.E. e in particolare dei principi traibili dall'interpretazione dell'art. 95, che fa divieto agli Stati membri di ripristinare dazi doganali o misure equivalenti, sì da compromettere la libera circolazione delle merci in ambito comunitario;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Considerato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (si vedano, in particolare, le sentenze 183/73 e 170/84), il settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno è sottratto alla competenza della Corte costituzionale, con le eccezioni rappresentate dalla sindacabilità della legge di esecuzione del Trattato di Roma in riferimento ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana, nonchè dalla sindacabilità delle leggi statali <che si assumono costituzionalmente illegittime in quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi> (sentenza 170/84);
che, per altrettanto consolidata giurisprudenza (si vedano, in particolare, le sentenze 113/85 e 389/89), le statuizioni interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni;
che, nel caso di specie, non solo la norma denunciata non appare diretta a impedire o pregiudicare l'osservanza del Trattato, ma soprattutto la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza 9 ottobre 1980 (in causa 823/79) ha giudicato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma, sulla compatibilità di fattispecie e norme identiche a quelle oggetto dell'attuale questione di legittimità costituzionale;
che pertanto compete esclusivamente al giudice a quo, accertare, in applicazione della indicata statuizione interpretativa della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la compatibilità o meno delle norme interne denunciate con il diritto comunitario e trarne le conseguenti decisioni; che la questione è dunque manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge n. 1163 del 1957 e dell'art. 216 Testo Unico leggi doganali, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, sollevata in riferimento all'art. 11 della Costituzione, dal Pretore di Venezia-Sezione distaccata di Dolo - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 16/03/90.