Ordinanza n. 112 del 1990

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ORDINANZA N.112

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1987 dal T.A.R. per il Lazio, sul ricorso proposto da Pensi Luigina ed altra, contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 ottobre 1987 (R.O. n. 472) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sul ricorso proposto da Luigina Pensi ed altra contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), nella parte in cui non contempla fra il personale di concetto di segreteria avente titolo all'immissione in ruolo previo superamento di apposito esame-colloquio, e con le decorrenze ivi indicate, i supplenti in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con nomina annuale del Provveditore agli studi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che in tempo successivo la materia è stata disciplinata dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito in legge 4 luglio 1988, n.246, con modificazioni;

che spetta, pertanto, al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02/03/90.