ORDINANZA N.107
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 19 febbraio 1981, n.27 (Provvidenze per il personale di magistratura), della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari) e della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Aosta sul ricorso proposto da Bich Maurizio ed altro contro l'Ufficio del registro di Chatillon, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di un giudizio avverso l'avviso di accertamento del valore di alcuni immobili dedotti in divisione tra due contribuenti, la Commissione tributaria di primo grado di Aosta, con ordinanza del 22 aprile 1989, ha sollevato di ufficio questioni di legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27, 25 ottobre 1982, n. 795 e 6 agosto 1984, n.425, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione, per la mancata estensione ai giudici tributari dei benefici economici ivi previsti;
che il giudice rimettente lamenta che le leggi impugnate opererebbero una ingiustificata sperequazione di trattamento <fra cittadini a fronte di situazioni assimilabili> (art. 3 Cost.), non consentirebbero ai componenti le commissioni tributarie di esercitare serenamente le proprie funzioni (art. 101, secondo comma, Cost.) e determinerebbero una ingiustificata discriminazione tra magistrati, ulteriore rispetto a quella derivante dalla diversità delle funzioni (art. 107, comma terzo, Cost.);
che non si è costituita la parte privata ed è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza, in quanto l'incidente di costituzionalità coinvolge leggi del tutto estranee all'oggetto del giudizio a quo.
Considerato che, in conformità a quanto più volte affermato dalla Corte (ord. n. 594 del 1989 e precedenti ivi richiamati) su medesime questioni, quelle ora proposte sono ictu oculi inammissibili per irrilevanza, perchè le disposizioni denunciate non incidono sul rapporto che il giudice a quo è chiamato a decidere, in quanto di esse non si deve fare applicazione nel giudizio principale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari) e 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Aosta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/03/90.