ORDINANZA N.105
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice penale e degli artt. 29, 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Pomo Federico, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 6 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: 1) degli artt. 234 ultimo comma e 235 ultimo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono che la pena accessoria della rimozione dal grado consegue automaticamente a condanne per determinati reati previsti dal Codice penale militare di pace (nei casi di specie per appropriazione indebita aggravata e truffa); 2) dell'art. 29 del codice penale militare di pace, nell'ipotesi che fosse accolta la questione sub 1; 3) dell'art. 166 del codice penale, nella parte in cui esclude l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 60 del 1990, ha già dichiarato manifestamente inammissibile questione identica a quella sub 1 (in essa assorbita la questione sub 2) e inammissibile la questione relativa all'art. 166 del codice penale.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 234 ultimo comma e 235 ultimo comma del codice penale militare di pace, e dell'art. 166 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza 6 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/03/90.