Ordinanza n. 94 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.94

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1989 dal Tribunale per i minorenni di Trieste nel procedimento concernente la dichiarazione di adottabilità della minore Mutton Patrizia, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 aprile 1989, emessa nel procedimento concernente la dichiarazione di adottabilità di una minore, il Tribunale per i minorenni di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 8 , secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, ai fini della dichiarazione di adottabilità del minore, fa consistere la situazione di abbandono nel fatto che il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, senza prevedere che il giudice possa valutare singole situazioni diverse da quella tipizzata dal legislatore, come nel caso di specie del minore in stato di affidamento familiare;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, non tenendo conto di situazioni particolari che esigerebbero soluzioni differenziate, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, nonchè con il diritto del minore a uno sviluppo armonico e compiuto della personalità;

che la norma impugnata, col prevedere l'automatica declaratoria di adottabilità del minore in stato di affidamento familiare, esporrebbe quest'ultimo ai gravissimi rischi di un affidamento preadottivo ad altra famiglia, malgrado si siano instaurati con la famiglia affidataria irreversibili relazioni affettive;

che è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in ipotesi, infondatezza della questione.

Considerato che la ratio dell'affidamento familiare risiede nell'assicurare al minore un ambito affettivo ed un'adeguata assistenza in una fase necessariamente transitoria, perchè finalizzata al reinserimento nella famiglia d'origine ovvero all'acquisizione dello status di figlio adottivo;

che, in quest' ultima prospettiva, l'istituto in esame postula situazione di abbandono configurabile anche soltanto in una riduzione sensibile e non temporanea di cure morali e materiali;

che, con la legge 4 maggio 1983, n. 184, il legislatore ha ispirato le sue scelte al valore costituzionale della famiglia naturale come unico luogo di formazione primario della personalità del minore, surrogabile soltanto con la famiglia adottiva, ed escludendo pertanto qualsiasi tertium genus privo dei caratteri della stabilità e definitività;

che, quindi, solo al legislatore spetta un intervento qual è quello auspicato dal giudice a quo;

che, comunque, l'art. 4 consente di modellare tempi e modi dell'istituto in ragione delle situazioni concrete, ove il mantenimento di uno stato precario possa contingentemente apparire come la migliore soluzione per il minore;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt.2 e 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/02/90.