Ordinanza n. 92 del 1990

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ORDINANZA N.92

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 7 agosto 1989 dal Pretore di La Spezia -Sezione distaccata di Aulla- nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Lunicar e l'Esattoria comunale di Aulla ed altra, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Ritenuto che, nel corso di un procedimento innanzi alla Commissione tributaria di I grado di La Spezia avente ad oggetto la corresponsione di imposte dirette relative agli anni 1984 e 1985, iscritte a ruolo nella misura di un terzo dell'accertato, la contribuente Lunicar s.r.l. chiedeva al Pretore di La Spezia-Sezione distaccata di Aulla- di sospendere ex art.700 del codice di procedura civile la procedura di riscossione;

 

che il Pretore adito emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con ordinanza del 7 agosto 1989 (R.O. n. 519 del 1989), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dette norme escludono dalle attribuzioni del giudice tributario il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale;

 

che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violerebbero gli artt.24 e 113 della Costituzione, risolvendosi in una negazione della tutela giurisdizionale;

 

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità e, nel merito, per la manifesta infondatezza della questione.

 

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunziata dopo che il Pretore aveva emanato il richiesto provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di procedura civile, e, di conseguenza, essendo il giudizio a quo già esaurito, manca il requisito della rilevanza della questione nel giudizio stesso;

 

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. Ordinanze nn. 252 del 1985, 68 del 1986, 428 del 1987, 142 e 1158 del 1988).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di La Spezia - Sezione distaccata di Aulla - con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Francesco GRECO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 26/02/90.