ORDINANZA N.90
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'I.V.A., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n.249, riguardante l'obbligo di emissione del documento di accompagna mento dei beni viaggianti), e dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta sul ricorso proposto da Scritani Michele contro l'Ufficio I.V.A. di Caltanissetta, iscritta al n.473 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di Caltanissetta, con ordinanza del 13 febbraio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, nella parte in cui, discostandosi dai criteri informatori della legge-delega del 9 ottobre 1971, n. 825, e in particolare al principio di commisurazione enunciato nel n. 11 dell'art. 10 della medesima, appare in contrasto con il principio contenuto nell'art. 76 della Costituzione.
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 50 del 1988, ha dichiarato manifestamente inammissibile identica questione.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'I.V.A., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), promossa dalla Commissione tributaria di I grado di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 13 febbraio 1989, in relazione all'art. 10 n.11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/02/90.