Ordinanza n. 84 del 1990

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ORDINANZA N.84

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del d.l. 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 20 ottobre 1989, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 1989.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 20 ottobre 1989 e depositato il 26 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto legge 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) per violazione dell'art. 4 n. 1 e dell'art. 58 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Considerato che il decreto legge 23 settembre 1989, n. 326 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 10 del 1990) la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 26 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto legge 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione degli artt. 4 n. 1 e 58 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/02/90.