ORDINANZA N.74
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n.663, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal Tribunale di sorveglianza nel procedimento di sorveglianza relativo a Carnio Renzo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 569 del 1989 ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma denunziata dal giudice a quo.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n.663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare, promossa in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 569 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/02/90.