Ordinanza n. 74 del 1990

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ORDINANZA N.74

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n.663, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal Tribunale di sorveglianza nel procedimento di sorveglianza relativo a Carnio Renzo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 569 del 1989 ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma denunziata dal giudice a quo.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n.663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare, promossa in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 569 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/02/90.