Sentenza n. 68 del 1990

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SENTENZA N.68

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, primo e secondo comma, e 20, secondo comma, della legge regionale riapprovata il 29 luglio 1989 dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo avente per oggetto: <Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo> promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 settembre 1989, depositato in cancelleria il 30 settembre successivo ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 1989.

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso 22 settembre 1989 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, gli artt. 14, primo e secondo comma e 20, secondo comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989, recante "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo".

Nel ricorso si deduce che la legge dispone alcuni interventi, in favore degli emigrati e degli immigranti extracomunitari, in attuazione della legge statale 30 dicembre 1986, n. 943.

L'art. 14 della legge regionale impugnata prevede, in relazione alla partecipazione dei membri alle sedute del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione istituito dall'art. 4, la corresponsione a taluni di essi, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di un gettone di presenza. Ciò violerebbe l'art. 117 della Costituzione sotto il profilo del contrasto col principio della gratuità di tale partecipazione, disposta dall'art. 2, ottavo comma, della legge n. 943 del 1986.

L'art. 20 della legge regionale anzidetta disciplina l'erogazione di un contributo, per l'acquisto di un alloggio di tipo economico, a favore degli emigrati "ancorchè residenti all'estero" che intendano rientrare nel territorio della regione. Tale disposizione, a sua volta, violerebbe l'art. 117 della Costituzione in quanto - si afferma nel ricorso - "scaturisce dai principi generali, insiti nell'attribuzione di competenze legislative alle regioni, la limitazione al rispettiva ambito territoriale delle situazioni suscettibili di trovare una "locale" regolamentazione giuridica adeguatrice di quella nazionale". Detta limitazione non sarebbe stata rispettata dalla norma regionale cosicchè essa, estendendo ai "non residenti" la possibilità di accedere ai contributi regionali per l'acquisto e la costruzione d'un alloggio economico, indipendentemente da un effettivo rientro nel territorio della regione, violerebbe il principio della territorialità della legislazione regionale.

Considerato in diritto

1.-Questa Corte, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, è chiamata a decidere le seguenti questioni:

a) se l'art. 14, primo e secondo comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989, prevedendo un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione istituito dall'art. 4, contrasti con l'art. 117 della Costituzione, avendo violato il principio della gratuità di tale partecipazione stabilito dall'art. 2, ottavo comma, della legge statale 30 dicembre 1986, n. 943;

b) se l'art. 20 della su detta legge regionale, prevedendo l'erogazione di un contributo, per l'acquisto, la costruzione, il restauro o il completamento d'un alloggio di tipo economico, a favore degli emigrati <ancorchè residenti all'estero>, i quali intendano rientrare nel territorio della regione, contrasti con l'art. 117 della Costituzione, in quanto l'attribuzione del contributo ai non residenti, indipendentemente da un effettivo rientro nel territorio della regione, violerebbe il principio della territorialità della legislazione regionale.

2.-All'esame della prima questione va premesso che la legge statale n. 943 del 1986, emanata in attuazione della Convenzione dell'O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel territorio della Repubblica uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, l'uso dei servizi sociali e sanitari, il diritto al mantenimento della propria identità culturale e alla disponibilità di un'abitazione. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio di tali diritti, l'art. 2 della legge anzidetta ha istituito un apposito organo-denominato <Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie>-alla composizione del quale concorrono rappresentanze dei lavoratori extracomunitari, dei sindacati e dei datori di lavoro, nonchè esperti designati dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze, rappresentanti delle autonomie locali, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, dell'Associazione nazionale province italiane e di associazioni assistenziali.

Il penultimo comma di tale articolo 2 dispone che, entro sei mesi, le regioni debbono a loro volta istituire <con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie>.

L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che <la partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali anzidetti è gratuita>, potendo essere previsto unicamente il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non vi partecipino nella qualità di dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede gli organi in discorso.

Con la legge approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989 la Regione Abruzzo ha istituito (art. 4) il Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, al quale ha affidato-tra l'altro-compiti inerenti alle attività di competenza regionale riguardanti l'assistenza ai lavoratori immigrati nella regione e alle loro famiglie. I compiti del Consiglio, peraltro, a norma dell'art. 10 della legge, riguardano anche la formulazione di proposte e pareri relativi alla tutela degli emigranti abruzzesi all'estero, aggiungendosi a tali compiti attribuzioni riguardanti i lavoratori immigrati dall'estero.

La legge regionale, pertanto, non ha dato attuazione al disposto dell'art. 2, penultimo comma, della legge statale n. 943 del 1986 con la istituzione di una Consulta regionale, avente come competenza esclusiva <i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie>, bensì con la creazione di un organo avente una pluralità di competenze, fra le quali anche quella prevista dall'art. 2, penultimo comma, della legge n. 943 del 1986.

Col ricorso non si contesta la legittimità di tale sistema di attuazione della prescrizione della legge statale, ma unicamente la violazione del principio di gratuità della partecipazione alle consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori extracomunitari, gratuità espressamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 943 del 1986.

In effetti l'art. 14 della legge impugnata, al primo comma, dispone la corresponsione, ai componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, di <un gettone di presenza, nonchè delle spese di viaggio>, così come previsto dalle leggi regionali per i dipendenti di grado più elevato, con esclusione-quanto al gettone-dei soli rappresentanti degli immigrati stranieri designati dalle rispettive associazioni. Lo stesso art. 14, al secondo comma, prevede, <limitatamente alle sedute ed alle riunioni nelle quali sono trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie>, la gratuità della partecipazione per i soli designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro.

Mentre la prima di tali disposizioni riguarda la generalità delle competenze del Consiglio, il secondo comma dell'art. 14 riguarda specificamente la partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari, in relazione alle quali conferma l'attribuzione di un gettone di presenza, a tutti i partecipanti, con la sola esclusione dei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro.

Poichè, come è stato dedotto nel ricorso, l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 943 del 1986 stabilisce il principio della gratuità della partecipazione alle consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie e permette, unicamente, il rimborso delle spese di viaggio in favore dei membri che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano nel comune in cui ha sede l'organo consultivo, l'impugnativa proposta è parzialmente fondata. L'art. 14, secondo comma, infatti, viola l'art. 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto con il su detto principio nella parte in cui non prevede la gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione.

Non fondata è, invece, la questione relativa al primo comma dello stesso art. 14, poichè l'art. 2 della legge n. 943 del 1986, mentre vincola il legislatore regionale a disporre la gratuità della partecipazione alle sedute degli organi consultivi ivi previsti, aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, non esclude che, in relazione ad ulteriori eventuali competenze dell'organo consultivo, la partecipazione alle sedute possa essere compensata con un gettone di presenza.

3.-Non fondata è anche la questione proposta in relazione all'art. 20, nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo per l'acquisto, la costruzione, il restauro o il completamento di un alloggio di tipo economico in favore degli emigrati, ancorchè residenti all'estero, i quali intendano rientrare nel territorio della regione.

Secondo quanto dedotto nel ricorso, tale disposizione contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo che l'attribuzione del contributo ai non residenti, indipendentemente dall'effettivo rientro nel territorio della regione, viola il principio della territorialità della legislazione regionale.

Va osservato in proposito che detto principio, oltre che come limite di efficacia, va inteso nel senso che le leggi delle regioni debbono perseguire interessi propri della comunità regionale (sentenza n. 829 del 1988) collegati al territorio della regione inteso come metro della loro dimensione.

Sulla base di questa precisazione la censura si appalesa inconsistente, tenuto conto di quanto si evince dallo stesso art. 20, nonchè dagli art. 1 e 2 della stessa legge impugnata.

Il contributo concesso, infatti, a norma del primo comma dell'art. 20, riguarda la costruzione o l'acquisto di un alloggio, ovvero il suo completamento o restauro, nel territorio della regione. Può essere richiesto solo dagli emigranti abruzzesi (art. 1) che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro di almeno un biennio o non inferiore a centottanta giorni all'anno per almeno quattro anni consecutivi (art. 2). L'alloggio deve essere destinato ad abitazione del loro nucleo familiare e non può essere destinato ad uso diverso per cinque anni (art. 20, quinto comma).

Queste statuizioni evidenziano la pertinenza della norma al perseguimento-in materia nella quale la competenza della regione non è contestata-d'interessi specificamente regionali, tanto in relazione ai destinatari, quanto all'ubicazione degl'immobili in riferimento ai quali il contributo è concesso.

Ne deriva l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989 (recante <Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo>), nella p arte in cui non prevede la gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, primo comma e 20 della stessa legge, proposte in riferimento all'art. 117 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/02/90.