SENTENZA N.65
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
del giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l 'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole: <dell'art. 18 e> della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo <Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento>.
Vista l'ordinanza del 19 dicembre 1989 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la predetta richiesta;
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;
udito l'avvocato Valerio Onida per i presentatori e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 30 giugno 1989 da Russo Spena Giovanni, Alberti Fabio, Barone Antonio, Patta Gian Paolo, Bolognesi Marida, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole "dell'art. 18 e", della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" ".
2.- Con ordinanza del 19 dicembre 1989, l'Ufficio centrale, richiamate le precedenti delibere e verificati i risultati delle operazioni di riscontro compiute dal C.E.D., ha dato atto che la richiesta di cui trattasi ha riportato sottoscrizioni regolari in numero superiore alle cinquecentomila.
Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 16 gennaio 1990, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3.- Si sono costituiti i sig.ri Fabio Alberti, Vito Nocem, Marida Bolognesi e Gian Paolo Patta, quali promotori e presentatori del referendum di cui trattasi, concludendo per la sua ammissibilità.
4.- Nell'imminenza della camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoria concludendo per la declaratoria di inammissibilità del referendum in esame.
Richiama il sistema legislativo articolato:
a) sull'art. 2118 del codice civile (recesso ad nutum) che si applica per i lavoratori i quali dipendono da non imprenditori o da imprenditori che occupano non più di trentacinque dipendenti nel complesso aziendale o non più di quindici in singola unità produttiva;
b) sugli arti. 8 e 11 della legge n. 604 del 1966 che prevedono, per i lavoratori presso imprenditori che occupino più di trentacinque dipendenti, in caso di licenziamento ingiustificato e di mancata riassunzione da parte del datore di lavoro, il risarcimento dei danni (cd. tutela obbligatoria);
c) sugli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) che, per i lavoratori presso imprenditori che occupino in unità produttive più di quindici dipendenti, dispongono la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di accertamento della insussistenza di una giusta causa o giustificato motivo (cd. tutela reale).
Rileva altresì il coordinamento delle diverse normative.
Ricorda che le proposte referendarie originariamente erano tre: la prima concerneva l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori; la seconda l'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966; la terza l'art. 8, primo comma, della stessa legge.
Considerato in diritto
La richiesta di referendum abrogativo sulla cui ammissibilità la Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), limitatamente alle parole <dell'art. 18 e>.
La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilità del detto quesito in relazione al disposto dell'art. 75 della Costituzione, poichè esso non rientra in nessuna delle ipotesi escluse (leggi di bilancio, di amnistia, di indulto, leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, leggi tributarie).
Anche l'esame della sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito ha esito positivo in quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalità, contiene effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.
Ed invero, l'intendimento dei promotori del referendum è diretto, con l'abrogazione parziale dell'art. 35, primo comma, citato, ad ampliare la tutela dei lavoratori nelle unità produttive indipendentemente dal numero dei relativi dipendenti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ammette la richiesta di referendum popolare per l 'abrogazione dell'art . 35, primo comma, limitatamente alle parole < dello art. 18 e> della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante il titolo <Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento>, dichiarata legittima con ordinanza del 19 dicembre 1989 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/02/90.