ORDINANZA N.61
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno) promosso con l'ordinanza emessa il 17 febbraio 1989 dalla Corte d'appello di Cagliari nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Montixi Celino ed altri e l' Amministrazione finanziaria dello Stato iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.27/1a serie speciale dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Corte d'appello di Cagliari, nel giudizio promosso da Montixi Celino ed altri contro l'amministrazione finanziaria dello Stato, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.3 della Costituzione, dell'art. 109, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno), nella parte in cui non prevede l'esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali previste nel primo comma, quando l'opera per la quale è prevista l'agevolazione medesima non abbia potuto essere realizzata per causa di forza maggiore, diversamente da quanto prevede l'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in tema di agevolazioni tributarie in materia di edilizia;
che, nella specie, gli attori contestavano la pretesa dell'amministrazione finanziaria alla normale imposta di registro dovuta- in conseguenza della intervenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui all'art. 109 del d.P.R. n. 1523 del 1967-sul trasferimento (avvenuto con atto pubblico del 9 luglio 1971) di terreni da destinare alla costruzione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, deducendo che la mancata realizzazione del fine dell'acquisto entro il termine di legge non era dovuta a causa ad essi imputabile, ma alla sopravvenuta imposizione di vincoli d'inedificabilità sui terreni;
che, secondo il giudice a quo, la suindicata norma fiscale di favore non esclude la decadenza nelle ipotesi di forza maggiore, mentre diversa disciplina è dettata dall'art. 20 della legge n.408 del 1949, che, in tema di agevolazioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, fa espressamente salvo il caso di forza maggiore agli effetti del recupero della normale imposta di registro quando il fine dell'acquisto non sia conseguito nel prescritto termine, sicchè sembra sussistere una irragionevole disparità di trattamento, apparendo coincidenti le finalità delle agevolazioni fiscali concesse con le due disposizioni sopra menzionate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.
Considerato che la legge 2 febbraio 1960, n. 35, autenticamente interpretata con l'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n.1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, ha modificato, in tema di agevolazioni tributarie per l'edilizia, la disciplina dettata dall'art.20 della legge n. 408 del 1949 (che imponeva l'obbligo di ultimazione del fabbricato entro il biennio successivo all'inizio dei lavori, salvo il caso di forza maggiore), abolendo l'obbligo di ultimazione dei lavori entro il biennio, ed ha previsto, quale condizione per usufruire dei benefici, che la costruzione deve essere ultimata < in ogni caso> entro i tre anni successivi al termine del 31 dicembre 1970, senza considerare l'eventuale incidenza di cause di forza maggiore;
che, pertanto, già all'epoca dell'insorgenza del rapporto tributario oggetto del giudizio a quo (1971), la disciplina della decadenza, sia in materia di industrializzazione del Mezzogiorno che in materia di edilizia, era contrassegnata dal comune criterio della irrilevanza delle cause (ivi compresa la forza maggiore) che avessero in concreto impedito il raggiungimento, entro un dato termine, degli scopi in vista dei quali le agevolazioni fiscali erano stabilite;
che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 109, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 2 febbraio del 1990.