ORDINANZA N.47
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71-bis, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e dell'art.385 del codice penale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Nappo Pietro, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 9 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 71-bis, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, <nella parte in cui non prevede che il provvedimento conclusivo nel giudizi o di sorveglianza, indicato formalmente come ordinanza , non viene interpretato e letto come sentenza>;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione <sia dichiarata irrilevante o comunque manifestamente infondata>.
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;
che l'art. 260 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, così dispone: <Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso>;
e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.