ORDINANZA N.46
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1988 dal Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Macciò Corrado, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 31 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13, secondo e terzo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330, <nella parte in cui prevede che il giudice istruttore confermi la convalida dell'arresto>;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiamando le deduzioni contenute in altro atto di intervento spiegato sulla <stessa questione sollevata dallo stesso giudice con ordinanza 19 settembre 1988 (R.O. 713/88)>.
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;
che l'art. 250, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, così dispone nella sua prima parte: <I provvedimenti sulla libertà personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1>;
e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.