Ordinanza n.20 del 1990

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ORDINANZA N.20

 

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, in relazione all'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n.404 del 1988, e all'art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n.898, come novellato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Quaresima Maria Italia e Poli Elio ed altra, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

 

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione relativa al rilascio di un immobile, il Pretore di Firenze, su istanza dell'opponente, affidatario della prole, nonchè assegnatario dell'alloggio, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 aprile 1989, questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, in relazione agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in regime di separazione personale tra coniugi, l'opponibilità ai terzi acquirenti del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;

 

che il giudice a quo individua quali termini di comparazione l'art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 come novellato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 che tale opponibilità consente invece in caso di scioglimento del matrimonio, nonchè l'art. 6, secondo comma della legge 27 luglio 1978, n. 392 come integrato dalla sentenza n. 404 del 1988 di questa Corte secondo il quale è assicurata la successione nella locazione anche a < persone non legate da vincoli legali> al conduttore;

 

che risulterebbero quindi con evidenza, a parere del Pretore, sia la disparità di trattamento tra le ipotesi indicate ed il caso di specie, sia la violazione della regola costituzionale volta a garantire la tutela della prole;

 

che, infime, il giudice rimettente rileva come non possa condividersi l'orientamento giurisprudenziale che collega l'opponibilità del vincolo di assegnazione esclusivamente alla presenza di un rapporto locatizio e come, più in generale, appaia incongruo subordinare in ogni caso l'opponibilità stessa alla trascrizione del provvedimento, attesa l'idoneità di altre forme di pubblicità a portare a conoscenza dei terzi l'avvenuta assegnazione.

 

Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la recente sentenza n. 454 del 1989, proprio nella parte in cui non prevede l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, mediante trascrizione;

 

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati argomenti sostanzialmente diversi o profili ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

 

che, con specifico riferimento a quanto argomentato dal giudice a quo circa la trascrizione, appare chiaro, dalla motivazione della sentenza citata, come l'onere di trascrivere il provvedimento d'assegnazione nel caso di separazione, in analogia con la normativa vigente in materia di scioglimento del matrimonio, riguardi, ex art. 1599 del codice civile, la sola assegnazione ultranovennale, ferma restando l'opponibilità del provvedimento in tutte le altre ipotesi; che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 23 Gennaio 1990.