Ordinanza n.19 del 1990

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ORDINANZA N.19

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Girardello Antonio e l'Ufficio imposte dirette di Arona, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel procedimento instaurato da Girardello Antonio di impugnazione dell'iscrizione a ruolo di imposte I.R.PE.F. e I.LO.R. per gli anni 1979 e 1980, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 10 aprile 1989 (R.O. n.371 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui non prevedono per i componenti delle Commissioni tributarie l'obbligo del segreto sulla camera di consiglio e, in particolare, sul processo di formazione della decisione del collegio;

che, a parere della Commissione remittente, risulterebbero violati gli artt.108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe leso il principio dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e si verificherebbe disparità di trattamento nei confronti di tutti gli altri giudici per i quali vige il rispetto del segreto della camera di consiglio;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione, per mancata motivazione sulla rilevanza e per insussistenza della stessa rilevanza, e nel merito per la infondatezza.

Considerato che questa Corte nella sentenza n. 18 del 1989, con cui ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato ex novo la materia, in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione, ha affermato che nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza e che nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari di qualunque ordine e grado, quale garanzia della loro indipendenza, nè a tal fine impone il segreto delle opinioni dissenzienti;

che il segreto costituisce materia di scelta legislativa senza alcun rapporto con l'indipendenza del giudice ed è un valore morale che si realizza in tutta la sua pienezza proprio quando si esplica nella trasparenza del comportamento;

che, in applicazione dei surrichiamati principi, la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 23 Gennaio 1990.