ORDINANZA N.15
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del d.P.R.29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Festa Giacomo iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Giacomo Festa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, degli articoli l59 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) per la parte in cui prevedono che la liquidazione di pensione di riversibilità in favore del vedovo di pubblica dipendente sia effettuata su domanda dell'interessato.
Considerato che il ricorrente, vedovo di un'insegnante elementare deceduta in attività di servizio il 15 aprile 1954, ha proposto il ricorso essendogli stata liquidata la pensione solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), mentre - sostiene -tale trattamento avrebbe dovuto essergli attribuito dalla data del decesso della moglie;
che, per quanto precede, la questione cosi come posta non rileva e va dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato) in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 23 Gennaio 1990.