ORDINANZA N.14
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 263-ter del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dal tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 7 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 263-ter del codice di procedura penale del 1930, < nella parte in cui rende priva di sanzione processuale la violazione dei termini risultanti dalla somma del termine di 24 ore, previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'autorita' che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame, e di quello previsto per la decisione del tribunale>;
che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;
che l'art. 250, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), prescrive, tra l'altro, che < I provvedimenti sulla liberta' personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1>;
e che, quindi, spetta al giudice a quo determinare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 23 Gennaio 1990.