ORDINANZA N.9
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 10 agosto 1989, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 1989.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) in riferimento agli artt. 4 n. 1 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione del ricorso.
Considerato che il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225, serie generale, del 26 settembre 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Gennaio 1990.