Ordinanza n.9 del 1990

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ORDINANZA N.9

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 10 agosto 1989, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 1989.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) in riferimento agli artt. 4 n. 1 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione del ricorso.

Considerato che il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225, serie generale, del 26 settembre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Gennaio 1990.