ORDINANZA N.7
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n. 6, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Salo', nel procedimento penale a carico di Bortolotti Giovanni, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Brescia, dovendo giudicare di una contravvenzione prevista dall'art. 734 del codice penale, commessa nell'ottobre 1986, dopo aver rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 3 febbraio 1989 e che quindi vi sarebbe stata estinzione di reato, sollevava, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n. 6, del codice penale, nella parte in cui prevede in due anni il periodo di prescrizione per le contravvenzioni punite con la sola ammenda anziche' in cinque anni, come fa l'art.28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni amministrative, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che in tal modo si chiede a questa Corte un intervento sostitutivo in materia penale ed in senso deteriore per l'imputato, intervento che manifestamente esorbita dai poteri del giudice della legittimita' costituzionale delle leggi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione` di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n. 6, del codice penale, promossa dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Gennaio 1990.