ORDINANZA N.592
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 (Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Carminati Giovanni e Istituto Salesiano Antonio Tullio Maroni ed altro, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione dell'Ispettoria Salesiana lombardo- emiliana nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Carminati Giovanni, già religioso appartenente alla Congregazione della Pia Società di San Francesco di Sales, per ottenere la condanna dell'Istituto Salesiano Antonio Tullio Maroni di Varese - presso il quale aveva prestato attività lavorativa non retribuita come docente di scuola media inferiore - alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale, l'adito Pretore di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie il religioso che presti lavoro non retribuito a favore dell'ente di appartenenza, quando l'attività svolta non sia spirituale;
comunque, non sia strettamente identificabile con la professione religiosa;
che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si é costituita l'Ispettoria Salesiana lombardo - emiliana, sollecitando la declaratoria di infondatezza della questione, ed e intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilità della questione stessa ed, in subordine, per la sua infondatezza.
Considerato che, secondo quanto ritenuto dal giudice a quo, il suddetto Istituto scolastico costituisce diretta emanazione della Congregazione religiosa di appartenenza del Carminati, e non é, quindi, <terzo>;
che, come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 108 del 1977) e secondo l'indirizzo giurisprudenziale dei giudici ordinari anche di legittimità, il limite alla tutela previdenziale previsto dalla legge censurata non risulta costituzionalmente illegittimo se l'attività del religioso-di qualunque specie, ivi compreso l'insegnamento- sia prestata a favore dell'Ordine o della Congregazione religiosa di appartenenza, o in istituti di essi facenti parte, e non alle dipendenze di un <terzo>, dovendosi escludere la prestazione di attività lavorativa e ritenere la sussistenza di opera compiuta <religionis causa> in adempimento dei fini della congregazione;
che, conseguentemente, difettando il presupposto indispensabile per l'operatività del vigente sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie, la questione si palesa manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 (Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi), in riferimento all'art. 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Varese con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 29/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE