SENTENZA N.577
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Guarnera Francesco contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Considerato in diritto
1.-Il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27 ultimo comma della legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria). Tale disposizione prevede che <durante il periodo della sospensione cautelare>-regolata dai precedenti commi dello stesso art. 27-<al medico incaricato non compete alcun assegno>.
Essa sarebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli impiegati civili dello Stato, cui l'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 concede in caso di sospensione un assegno alimentare, nonché con l'art. 36 della Costituzione.
2. - La questione non é fondata.
A prescindere da ogni valutazione sul complesso della normativa che regola il rapporto dei medici incaricati addetti agli istituti di prevenzione e pena, é decisiva la lettura dell'art. 2 della legge n. 740 del 1970. La norma, al primo comma, definisce espressamente come <professionali> le prestazioni rese in seguito al conferimento dell'incarico e, conseguentemente, stabilisce al secondo comma che i medici incaricati non sono assoggettati alle norme relative all’incompatibilità ed al cumulo di impieghi, e che ad essi non si applica alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato. Si tratta quindi di un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo e tale scelta non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso. E' sufficiente infatti la considerazione della disciplina diversa ed antitetica in ordine alle incompatibilità ed al cumulo degli impieghi per rendere le due situazioni assolutamente non comparabili.
In particolare, proprio tenendo conto che i medici incaricati possono esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi, la disposizione dell'art. 27 ultimo comma, che esclude la corresponsione di alcun assegno durante la sospensione cautelare, non appare ne iniqua ne irragionevole.
Le suesposte considerazioni valgono ad escludere parimenti la sussistenza di un contrasto con l'art. 36 della Costituzione in ordine al quale, peraltro, il giudice a quo non ha fornito motivazione autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 ultimo comma della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 22/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Mauro FERRI, REDATTORE