Sentenza n. 574 del 1989

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SENTENZA N.574

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) promossi con due ordinanze emesse il 2 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trieste, iscritte ai nn. 336 e 337 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le ordinanze pongono un'identica questione; i relativi giudizi vanno riuniti, in conseguenza, per formare oggetto di unica pronuncia.

2.1 - L'art. 127 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) con richiamo all'art. 70, ultimo comma, della legge (statale) 22 ottobre 1971, n. 865 per i programmi e il coordinamento della riferita edilizia, testualmente esplicita che <si estendono le esenzioni ed i benefici espressamente previsti negli stessi casi dalle vigenti disposizioni statali in materia tributaria>.

2.2-I giudici a quibus osservano che la Regione avrebbe con ciò legiferato <in materia fiscale esorbitante da quella che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza regionale>, sospettando così di illegittimità costituzionale sia il cennato art. 127 che i precedenti 17 e 21 della legge regionale.

3. - La questione é inammissibile.

Il confronto della norma emanata dal Friuli-Venezia Giulia, il cui Statuto speciale e adottato con legge costituzionale, risulta posto dai rimettenti con l'articolo 117 della Costituzione, riferibile alle sole Regioni a statuto ordinario (tra l'altro, neppure per queste ultime direttamente conferente alla potestà normativa propria in materia tributaria: cfr. sentenza n. 271 del 1986).

Sicché esso non appare, nella sua erronea genericità, in alcun modo atto a consentire il vaglio delle disposizioni impugnate.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trieste con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 22/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE