ORDINANZA N.565
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Menicucci Claudio e la S.p.A. S.I.E.L., iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 4 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non contempla, tra le ipotesi di esclusione del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale anche il caso della cessazione della locazione per mutuo consenso;
che il giudice a quo, rilevato che l'indennità in parola non viene riconosciuta dalla norma impugnata in quattro distinte fattispecie tutte riconducibili ad un comportamento imputabile al conduttore, osserva che anche allorché la locazione cessa per mutuo consenso si evidenzierebbe, da parte del conduttore medesimo, un disinteresse per il rapporto che non giustificherebbe il suo diritto a percepire l'indennità;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha richiesto anzitutto la declaratoria d'inammissibilità per essere il tertium comparationis costituito da una disposizione eccezionale, e, nel merito, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che l'ipotesi all'esame del giudice a quo rientra nella previsione dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 in quanto assimilabile al recesso ad nutum ovvero alla disdetta del conduttore;
che, quindi, con riguardo a quest'ultimo soggetto, ciò che rileva ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità é l'intento di non proseguire il rapporto alla scadenza ovvero di interromperlo;
che siffatta manifestazione di volontà é componente intrinseca alla fattispecie negoziale globalmente individuata come < risoluzione per mutuo consenso> dal Pretore remittente, che peraltro non fornisce indicazioni ulteriori circa la fattispecie di causa;
che, quindi, la questione é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge n. 392 del 27 luglio 1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 20/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE