ORDINANZA N.554
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, avente ad oggetto: <Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale> promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna, notificati il 28 giugno 1989, depositati in cancelleria rispettivamente il 4, il 6 e l'8 luglio successivo ed iscritti ai nn. 57, 61 e 64 del registro ricorsi 1989.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 e depositato il 4 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), lamentando la violazione dell'art. 81 della Costituzione e degli artt. 48, 49 e 50 dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);
che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 e depositato il 6 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt. 3, primo comma, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 e depositato l'8 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;
che si é costituito, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi.
Considerato che i ricorsi, proposti contro lo stesso decreto- legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, non é stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177, serie generale, del 31 luglio 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, ord. n. 447 del 1989), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione degli articoli 81 della Costituzione e 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia); b) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Toscana, per violazione degli artt. 3, primo comma, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; c) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna per violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 14/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE