Ordinanza n. 554 del 1989

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ORDINANZA N.554

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, avente ad oggetto: <Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale> promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna, notificati il 28 giugno 1989, depositati in cancelleria rispettivamente il 4, il 6 e l'8 luglio successivo ed iscritti ai nn. 57, 61 e 64 del registro ricorsi 1989.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 e depositato il 4 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), lamentando la violazione dell'art. 81 della Costituzione e degli artt. 48, 49 e 50 dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);

che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 e depositato il 6 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt. 3, primo comma, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 e depositato l'8 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;

che si é costituito, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi.

Considerato che i ricorsi, proposti contro lo stesso decreto- legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, non é stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177, serie generale, del 31 luglio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, ord. n. 447 del 1989), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione degli articoli 81 della Costituzione e 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia); b) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Toscana, per violazione degli artt. 3, primo comma, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; c) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna per violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 14/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE