Ordinanza n. 553 del 1989

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ORDINANZA N.553

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, dal titolo , promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 13 giugno 1989, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 1989.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 13 giugno 1989 e depositato il 20 giugno successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), lamentando la violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);

che si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Considerato che il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191 non é stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174, serie generale, del 27 luglio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 447 del 1989), la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 14/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE