SENTENZA N.546
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, dal titolo <Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990>, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 2 maggio 1989, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1989.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-La Provincia autonoma di Bolzano contesta la legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990), convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, per violazione dell'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18; dell'art. 9, primo comma, n. 11; dell'art. 14, primo comma; dell'art. 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché delle relative norme di attuazione e, in particolare, dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.
Le questioni di costituzionalità poste dalla ricorrente sono due: la prima, relativa all'art. 1, quarto e quinto comma, prospetta il dubbio se l'applicabilità alla Provincia di Bolzano delle procedure speciali previste per le opere pubbliche necessarie a garantire la fornitura dei servizi pubblici essenziali immediatamente incidenti sulle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990 e per le opere pubbliche connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373 (relativa allo svolgimento dell'Esposizione internazionale <Colombo '92>) sia contrastante con le norme statutarie che attribuiscono alla stessa Provincia competenze legislative (di tipo esclusivo e concorrente), e amministrative su varie materie, fra le quali l'urbanistica, la tutela del paesaggio, le attrezzature e gli impianti sportivi; la seconda questione, che concerne l'art. 2, secondo e terzo comma, prospetta un dubbio di costituzionalità relativo all'equiparazione, ivi disposta, fra l'<intesa> (richiesta dall'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974) e la Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti interessati (regolata, per l'appunto, dalle norme impugnate), le cui deliberazioni, ove adottate all'unanimità, sono ritenute sostitutive <ad ogni effetto> degli atti amministrativi (autorizzazioni, nulla osta, intese, pareri, etc.) previsti dalle leggi statali e regionali (o provinciali).
In ordine a tutte e due le questioni, il Presidente del Consiglio dei ministri formula un'eccezione di inammissibilità, basata sul rilievo che la Provincia autonoma di Bolzano non sarebbe interessata all'esecuzione delle opere pubbliche cui si riferisce l'impugnato decreto-legge.
2. - L'eccezione di inammissibilità va accolta.
Se l'evidente mancanza di interesse della Provincia autonoma di Bolzano in relazione all'applicabilità nel proprio territorio delle procedure semplificate riguardanti le <opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373>, vale a dire alle spese finalizzate alla realizzazione della.Esposizione internazionale specializzata “Colombo 92" avente come tema <Cristoforo Colombo: la nave e il mare>, rende superflua qualsiasi considerazione sul punto, non altrettanto evidente appare invece l'analoga conclusione sull'altra impugnazione proposta dalla stessa ricorrente.
L'art. 1, comma quarto, del decreto-legge n. 121 del 1989 estende le procedure semplificate previste dallo stesso decreto - sempreché ne facciano richiesta le amministrazioni competenti e salva l'approvazione della Conferenza dei soggetti interessati disciplinata nel successivo art. 2 - anche <alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2>. Tali requisiti sono dati, oltreché da caratteristiche attinenti alle opere stesse (realizzabilità entro il 15 maggio del 1990, congruità del relativo investimento rispetto all'obiettivo, conformità alla disciplina vincolistica), anche da un legame di stretta funzionalità con le manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990 e, segnatamente, dalla <immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilita del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati e con caratteri di non provvisorietà> (art. 1, comma secondo, lett. a).
Nel determinare quest'ultimo requisito, la disposizione appena citata afferma con estrema chiarezza che l'opera pubblica da realizzare de'essere caratterizzata da un legame di diretta incidenza, non già rispetto ad aspetti consequenziali o collaterali ai campionati mondiali di calcio del 1990, ma rispetto allo svolgimento stesso delle relative manifestazioni sportive, compreso il miglioramento delle infrastrutture necessarie ad assicurare l'afflusso e la mobilità degli spettatori negli stadi designati e nelle città interessate. Poiché nessun centro urbano della Provincia di Bolzano rientra fra quelli designati ad ospitare le manifestazioni sportive dei campionati mondiali di calcio del 1990, si deve ritenere che tra le opere pubbliche realizzabili nel territorio provinciale e l'effettuazione delle predette manifestazioni sportive non vi possa in alcun caso essere quel legame di <immediata incidenza> richiesto come requisito essenziale per l'applicazione delle procedure semplificate disciplinate dal decreto-legge n. 121 del 1989. Di qui deriva la mancanza d'interesse della Provincia autonoma di Bolzano alla proposizione del relativo giudizio di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 10 aprile 1989, n. 121 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990), convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli artt. 9, primo comma, n. 11, 14, primo comma, e 16 dello stesso Statuto, come attuati dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 14/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE