ORDINANZA N.529
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 15 a 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1989 dal Pretore di Lucca, Sezione staccata di Viareggio, nel procedimento promosso da Ricci Luciano ed altri contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Ricci Luciano ed altri contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, il Pretore di Lucca, Sezione staccata di Viareggio, con ordinanza del 10 giugno 1989 sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. da 15 a 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, i quali non consentono alle commissioni tributarie il potere di sospendere in via cautelare l'esecuzione forzata per la riscossione delle imposte iscritte a ruolo e contestate;
che, secondo il Pretore, il difetto di tale potere dava luogo ad un irragionevole privilegio del fisco e quindi ad una menomazione della eguale tutela giurisdizionale spettante al contribuente;
che, ad avviso del medesimo giudice, adito per la sospensione della detta esecuzione ex art. 700 cod. proc. civ., la questione, rilevante nel giudizio tributario, tale si presentava anche nel procedimento pendente davanti a lui poichè i contribuenti, parti in causa, non avrebbero potuto invocare l'art. 700 cit., quale rimedio residuale, se le norme impugnate avessero previsto il potere di sospensione da parte della commissione tributaria;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità o, in subordine, la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che la questione é manifestamente infondata in quanto le norme impugnate concernono in via diretta il processo tributario; ne regge la conseguenza che il giudice rimettente pretende di trarre sul giudizio pretorile, perchè, come questa Corte ha già ricordato nella sent. n. 63 del 1982, e in seguito numerose volte ribadito, il potere di sospensione dell'esecuzione forzata per la riscossione delle imposte e esclusivamente attribuito, dall'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'intendente di finanza, contro la cui determinazione negativa sono esperibili i rimedi propri della giurisdizione amministrativa, mentre nessun potere spetta al pretore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 15 a 21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal Pretore di Lucca, Sezione staccata di Viareggio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/7/1989.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 6/12/1989.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE