ORDINANZA N.523
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nel testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ausonia Assicurazioni contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altro, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 luglio 1986 (R.O. 146/1989) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ausonia Assicurazioni contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nel testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui consente il computo nelle categorie protette, dei lavoratori invalidi già occupati nell'impresa, ed assunti per il tramite del collocamento ordinario, a condizione che l'invalidità non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia inferiore al 60%;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che identica questione é stata dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 346 del 1987, per esser stata costantemente affermata in materia la giurisdizione del giudice ordinario, talchè la pronuncia costituzionale che egualmente ne seguisse resterebbe priva delle positive conseguenze sue proprie.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nel testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/11/1989.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 6/12/1989.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE