ORDINANZA N.514
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania nel procedimento vertente tra Reali Giovanni e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1989 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Reali Giovanni ed avente ad oggetto l'accertamento di reddito effettuato dall'Ufficio delle imposte dirette di Verbania, la Commissione tributaria di primo grado della stessa città con ordinanza del 27 febbraio 1989 (reg. ord. n. 278 del 1989) denunciava, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., l'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di opere dirette all'edificabilità dei terreni ed alla successiva vendita si considerano, con presunzione assoluta, effettuate a fini speculativi;
che, il giudice rimettente affermava di sollevare la questione ora detta soltanto per non ingenerare il sospetto di voler decidere la causa allo scopo di procurarsi dall'Amministrazione delle finanze il compenso, dovuto esclusivamente per le decisioni di merito;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, deduceva doversi dichiarare la manifesta inammissibilità della questione.
Considerato che la Commissione tributaria pone a base della rimessione alla Corte una considerazione del tutto estranea all'oggetto del giudizio principale, qual e quella del compenso ai giudici tributari;
che pertanto si impone una pronuncia di manifesta inammissibilità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/11/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 30/11/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE