ORDINANZA N.509
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime del reddito tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre norme in materia fiscale e societaria), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 18 settembre 1987 dalla Commissione tributaria di I grado di Monza sui ricorsi proposti da Gamboni Paolo contro l'Ufficio II. DD. di Monza, iscritti ai nn. 275 e 276 del registro ordinanze 1989, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, nel procedimento promosso da Gamboni Paolo per ottenere l'annullamento dell'accertamento con cui si rettificava la dichiarazione ai fini dell'I.R.PE.F. per l'anno 1980, con ordinanza del 18 settembre 1987, pervenuta alla Corte il 23 maggio 1989 (R.O. n. 275 del 1989), la Commissione tributaria di primo grado di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui subordina la detraibilità del credito di imposta spettante al contribuente per la tassazione degli utili della società di capitali all’indicazione degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi presentata;
che, a parere della Commissione remittente, risulterebbero violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra coloro che non adempiono completamente e correttamente agli obblighi di dichiarazione dei redditi e coloro che vi adempiono correttamente e completamente, nonché l'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta dovuta é determinata non in funzione degli accertati indici di ricchezza ma in funzione degli obblighi formali e strumentali violati;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;
che la stessa Commissione tributaria di primo grado di Monza, nel procedimento promosso dallo stesso Gamboni Paolo per l'anno 1981, con ordinanza di pari data (R.O. n. 276 del 1989), ha sollevato identica questione.
Considerato che i due ricorsi, siccome prospettano la stessa questione, possono essere riuniti e decisi con lo stesso provvedimento per l'evidente connessione;
che la stessa questione é stata dichiarata infondata con la sentenza n. 186 del 1982 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 130 e n. 940 del 1988;
che non sono stati proposti motivi nuovi e diversi per mutare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i ricorsi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre norme in materia fiscale e societaria), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 15/11/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE