SENTENZA N.506
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 dal Consiglio nazionale dei geometri sul ricorso proposto da Trocchi Cesare contro il Collegio dei geometri della Provincia di Frosinone, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Trocchi Cesare nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi l'avv. Marsilio Casale per Trocchi Cesare e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - E' sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nella parte in cui non prevedono un divieto di iscrizione all'albo dei geometri per soggetti che già fruiscono di trattamento pensionistico a carico dello Stato o di enti di previdenza diversi dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza in favore dei geometri, perché violerebbero gli artt.:
a) 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento che determinano in danno dei geometri che fruiscono di pensione di anzianità o di inabilità a carico di detta Cassa, per i quali l'erogazione della pensione stessa presuppone la cancellazione dall'albo professionale;
b) 4 e 35 della Costituzione, per la minorata tutela del diritto al lavoro che siffatto regime di incompatibilità produce nei confronti di tale ultima categoria di professionisti.
2.-E' preliminare l'esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato nel rilievo secondo cui la proposta censura ha per oggetto le norme che disciplinano l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per geometri anziché quelle che regolano l'iscrizione all'albo la cui applicazione e richiesta dal ricorrente e, quindi, sono le sole necessarie per decidere della controversia instaurata dinanzi al giudice a quo.
Il ricorrente ha domandato soltanto di essere iscritto all'albo dei geometri per esercitare la professione nonostante il pensionamento della Banca d'Italia.
L'eccezione va accolta.
Invero, la questione sollevata é priva di rilevanza perché é in controversia solo il diritto del ricorrente, quale geometra pensionato dalla Banca d'Italia, a iscriversi nell'albo dei geometri per l'esercizio professionale e non la sua iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri che eroga solo trattamenti previdenziali (la pensione di vecchiaia di invalidità ecc.).
Si osserva anche che, in base all'art. 22 della legge n. 773 del 1982 ora censurato, l'iscrizione alla suddetta Cassa, mentre é obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali per geometri, e meramente facoltativa per quelli iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, come é il ricorrente titolare di una pensione della Banca d'Italia.
E nemmeno si evince dagli atti che sia stata avanzata dal ricorrente la richiesta di iscrizione alla Cassa di previdenza.
Pertanto, la questione sollevata va dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 15/11/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE