Ordinanza n. 501 del 1989

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ORDINANZA N.501

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle PP.AA.), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fioravanti Umberto, nella qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minore Fioravanti Silvia e Meli Adriano, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 16 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non consente la pignorabilità e la sequestrabilità, fino alla concorrenza di un quinto, degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato per ogni credito vantato nei confronti del personale.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha già deciso la questione, con riferimento all'art. 2, primo comma, n. 3 del predetto d.P.R., (sede in cui va più esattamente collocata), dichiarandone l'illegittimità costituzionale: < nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale>;

che quindi tale decisione assorbe ogni riferimento all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente, come già ritenuto nella ordinanza n. 131 del 1989 con la quale questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione anche in riferimento al citato art. 1;

che conseguentemente la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle PP.AA.), sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l 'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 10/11/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE