ORDINANZA N.500
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 495 e 567, capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1988 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Carta Gregorio ed altri, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza 19 settembre 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 495 e 567, secondo comma codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 30, secondo comma, della Costituzione;
che riferiva il Tribunale di procedere nei confronti di tale Marsocci Antonio per avere denunziato come propria figlia naturale, e, come tale, riconosciuta nella formazione dell'atto di nascita, una bambina nata da tale D'Angelo Carmela, nubile, risultata poi invece frutto di altra non identificata relazione della D'Angelo, per cui veniva contestato ai due (e ad altri compartecipi) il delitto di cui all'art. 567, secondo comma, codice penale;
che osservava, però, il giudice a quo come, stando alla prevalente attuale giurisprudenza, doveva constatarsi grave disparità di trattamento nei confronti di chi veniva a versare in tale ipotesi, rispetto a chi rendeva analoga falsa dichiarazione all'Ufficiale di Stato civile successivamente alla formazione dell'atto di nascita; questi, infatti, veniva chiamato a rispondere al più del delitto di cui all'art. 495 codice penale, salvo che non venisse addirittura mandato esente da qualsiasi responsabilità, sotto il riflesso che la falsità in ordine alla procreazione non poteva rientrare nella nozione di falso sulle qualità personali.
Considerato che il giudice a quo, lamentando la differente e minore tutela del neonato, chiede alla Corte una pronunzia con cui anche il falso riconoscimento di figlio naturale successivo alla formazione dell'atto di nascita venga ricompreso nell'ipotesi di alterazione di stato prevista dall'art. 567, capoverso, codice penale;
che, come appare dalla stessa ordinanza, nella specie il falso riconoscimento e avvenuto contestualmente alla formazione dell'atto di nascita; che, in tal modo, il giudice a quo chiede una pronunzia additiva in materia penale del tutto irrilevante nel processo in corso; che, quindi, la questione e manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 495 e 567, secondo comma, codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 30, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 19 settembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 10/11/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE