SENTENZA N. 496
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Gabriele PESCATORE
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 5 maggio 1989, depositato in cancelleria il 15 maggio 1989 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione 29 dicembre 1988 n. 846, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Regione Abruzzo, contenente approvazione di risoluzione interna in tema di < ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni in occasione di manifestazioni indette nell'ambito delle Regioni>; della deliberazione 9 febbraio 1989 del Cons. reg. Abruzzo, contenente < presa d'atto> della predetta deliberazione; della lettera circolare 9 marzo 1989 n. 1973, indirizzata al Commissario di Governo nella menzionata Regione.
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Abruzzo, investendo nel ricorso più di un provvedimento.
Innanzitutto la deliberazione 29 dicembre 1988 n. 846, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che approvava una proposta di risoluzione interna concernente l'< ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni, in occasione di manifestazioni indette nell'ambito della Regione>: proposta presentata da un capo servizio del Consiglio stesso.
In secondo luogo la deliberazione 9 febbraio 1989 del Consiglio regionale, che - senza alcun rilievo - aveva < preso atto> del predetto provvedimento dell'ufficio di Presidenza.
Ed infine, due lettere del Presidente del Consiglio regionale: l'una, datata 9 marzo 1989 n. 1972, a carattere < circolare>, diretta a tutti i Sindaci dei Comuni abruzzesi, e l'altra, di pari data, n. 1973, diretta al Commissario del Governo per la Regione stessa. In tali lettere il Presidente, parafrasando sostanzialmente il contenuto della relazione del capo servizio che accompagnava la proposta, rilevava che la circ. 26 dicembre 1950 n. 92019/12840/16, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che regola l'ordine delle precedenze nelle pubbliche cerimonie, necessitava ormai di un aggiornamento in quanto l'esperienza l'ha dimostrata manchevole. Il particolare, le lettere - come, del resto, la relazione e il contenuto della < risoluzione> dell'ufficio di Presidenza - si riferiscono ad un'asserita grave lacuna, come quella di avere omesso un'alta carica dello Stato, quale é sicuramente il Presidente della Corte cost., nonché alcune rilevanti autorità locali.
Le lettere concludevano, perciò, alludendo ad un apposito comitato che stava elaborando, per conto dei Consigli regionali, proposte di modifiche, e comunicando che < nel frattempo> l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la presa d'atto del Consiglio stesso, aveva provveduto a fare chiarezza elaborando un ordine delle precedenze da valere in occasione di manifestazioni indette in ambito regionale.
Il ricorrente, rilevato che la determinazione dell'ordine di precedenza tra le varie cariche pubbliche di qualunque livello rappresenta una delle più antiche prerogative dello Stato, e che, comunque la Costituzione non prevede alcuna competenza in materia delle Regione, sicché gli atti impugnati sono invasivi dell'esclusiva competenza statale, chiede che questa Corte dichiari formalmente la spettanza allo Stato di tale competenza, annullando di conseguenza gli atti impugnati.
2.- Il ricorso é fondato.
Pur essendo esatto quanto affermato nel ricorso, secondo cui effettivamente quella qui in contestazione é una delle più tradizionali prerogative dello Stato, ciononostante l'argomento non potrebbe essere di per sé risolutivo. Infatti, con la scomparsa dello Stato a struttura centralizzata, e l'avvento di una legge fondamentale che riconosce, ed anzi promuove, le autonomie locali, adeguando alle esigenze dell'autonomia e del decentramento i principi ed i metodi della sua legislazione (art. 5 Cost.), molte antiche prerogative statali sono state, in realtà, trasferite alle Regioni.
Ma sta di fatto che, proprio sul piano normativo costituzionale, non esiste alcuna disposizione che abbia attribuito alle Regioni siffatta competenza né legislativa né amministrativa. Non sul piano legislativo, perché esso é espressamente e tassativamente contenuto nei limiti delle materie elencate nell'art. 117 Cost.; né esistono altre leggi costituzionali che, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 1 del detto articolo, attribuiscono questa materia alle Regioni.
Non sul piano amministrativo, perché queste funzioni sono correlative a quelle normative, né risulta che lo Stato abbia con legge delegato alla Regione l'esercizio di siffatta funzione, a' sensi del comma 2 dell'art. 118 Cost.
Ed é conforme a logica che questo e non altro possa essere in materia lo stato dell'ordinamento della Repubblica.
Soltanto lo Stato, infatti, come correttamente assume il ricorrente, é effettivamente in grado di disciplinare l'ordine di precedenza fra le alte cariche e fra queste e le altre Istituzioni della Repubblica di vario livello, anche non costituzionale. Così come soltanto allo Stato spetta di precisare e coordinare le precedenze dei vari organi statali localmente decentrati, tenendo conto anche delle corrispettive competenze territoriali a livello interregionale, regionale, provinciale o locale.
Ma anche per ciò che concerne le varie autorità degli enti territoriali autonomi, soltanto lo Stato ha la possibilità di inserirle adeguatamente fra le altre cariche dello Stato, opportunamente apprezzando e dosando precedenze che, in tal caso, vengono necessariamente a confronto con poteri statali istituzionali e persino costituzionali. Situazione che diventa delicata, poi, quando interferiscano alti rappresentanti di Stato esteri e di organizzazioni comunitarie e internazionali.
Si spiega, dunque, perché il difficile e delicato coordinamento di così varie e complesse situazioni non possa e non debba competere ad altri che allo Stato. Del resto, la riprova di una siffatta necessità é rappresentata proprio dal documento elaborato dalla regione Abruzzo che si dimostra erroneo e nemmeno adeguatamente informato.
Infatti, l'intervento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale abruzzese viene giustificato, nella lettera ai Sindaci e al Commissario del Governo, dalla necessità di aggiornare la citata circolare della Presidenza del Consiglio del 1950 che, fra l'altro, avrebbe dimenticato un'altra carica dello Stato.
Dimostra così la Regione di non essere nemmeno aggiornata con gli atti della Presidenza del Consiglio; non é vero, infatti, che quell'alta autorità non figuri nell'ordine delle precedenze perché la richiamata circolare del 1950 é stata integrata con la nota 10 dicembre 1959 del Presidente del Consiglio che ha collocato quell'alta autorità al livello che le compete.
3.- Accertata così la spettanza dell'attribuzione allo Stato, non sembra possa sorgere dubbio sull’effettiva invasività degli atti denunziati.
Benché si definisca < risoluzione interna> l'approvazione dell'< Ordinamento delle precedenze> deliberata dall'ufficio di Presidenza, sta di fatto che il Consiglio regionale ne ha preso atto, senza muovere alcuna obbiezione né sulla competenza né sul merito, e il Presidente del Consiglio regionale l'ha poi trasmessa a tutti i Sindaci della Regione con manifesto intento di aggiornamento, sia pure transitorio, della circolare 26 dicembre 1950 d.P.M.
Per tal modo si é interferito nella competenza dello Stato, che fra l'altro aveva già provveduto ad un parziale aggiornamento con la citata circolare 10 dicembre 1959 e con la successiva disposizione del 30 novembre 1988, e che, fin dal 1985, ha costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Presidenza della Repubblica, delle due camere e della Corte cost., nonché dei Ministri degli esteri e della difesa, per un definitivo aggiornamento e riordinamento di tutta la materia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta esclusivamente allo Stato il potere di stabilire l'ordine di precedenza fra le varie cariche pubbliche, anche con riferimento alle pubbliche cerimonie e manifestazioni.
Conseguentemente annulla i seguenti atti della Regione Abruzzo:
1) la deliberazione 29 dicembre 1988 n. 846 dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
2) la deliberazione 9 febbraio 1989 del Consiglio regionale che < prende atto> della predetta deliberazione dell'ufficio di Presidenza consiliare;
3) la lettera 9 marzo 1989 n. 1972 prot., diretta a tutti i Sindaci della Regione Abruzzo;
4) la lettera 9 marzo 1989 n. 1973 prot., diretta al Commissario del Governo per la Regione Abruzzo.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Gabriele PESCATORE - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE