Ordinanza n. 474 del 1989

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ORDINANZA N.474

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 8, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1988 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Ente Ferrovie dello Stato e Bevilacqua Mario ed altri, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di Bevilacqua Mario ed altro, di Traverso Adolfo, di Pianese Gianfranco e di Scalzo Francesco, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Luciano Ventura per Bevilacqua Mario ed altro, per Traverso Adolfo, per Pianese Gianfranco e per Scalzo Francesco e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato da taluni dipendenti per il riconoscimento del loro diritto alla retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario rese tra il gennaio 1979 ed il dicembre 1986, il Tribunale di Genova, adito da detto ente in grado di appello avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dai lavoratori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 8, del codice civile, nella parte in cui non prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, l'abuso con colpa grave dei poteri di informazione e direttivi, ad opera del datore di lavoro, che abbia così determinato l'inerzia del lavoratore nel far valere il proprio diritto;

che, ad avviso del giudice a quo detta carenza di previsione, rilevante nella specie per essere stati i lavoratori indotti a desistere dal compimento di atti interruttivi della prescrizione a seguito e per effetto di circolari e note informative dell'ente, idonee ad ingenerare l'affidamento sulla non decorrenza della prescrizione stessa, implica violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, equiparando irrazionalmente la posizione del comune debitore a quella del datore di lavoro che ha una posizione sovraordinata rispetto a quella del lavoratore dipendente, così da poterne ingenerare l'inerzia nella tutela dei propri diritti: donde la necessità di rimuovere l'ostacolo così frapposto all'eguaglianza sostanziale fra tutti i cittadini;

che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono costituite alcune delle parti private, concludendo nel senso dell'illegittimità della disposizione denunciata, ove non ritenuta non suscettibile di un'interpretazione idonea a far superare la proposta censura;

che é altresì intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri che ha eccepito l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione (sollevata in base ad errata ricostruzione della fattispecie) e, in subordine, la sua infondatezza: tra l'altro, in quanto risolventesi nella richiesta di una pronuncia additiva non sorretta da un tertium comparationis.

Considerato che l'ordinanza di rimessione della suddetta questione é stata pronunciata il 15 giugno 1988 e perciò successivamente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 212, sull'istituzione dell'Ente <Ferrovie dello stato>, per effetto della quale il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente medesimo ha assunto connotazione privatistica (art. 21);

che il giudice a quo non ha esaminato in modo alcuno se le nuove disposizioni di cui alla citata legge, con la conseguente trasformazione della natura del rapporto di lavoro, assumono rilievo in tema di regime della prescrizione dei crediti dei lavoratori e, segnatamente, di regime della sospensione del decorso del termine in pendenza del rapporto, quale emerge anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

che, d'altra parte, lo stesso giudice ha omesso altresì di valutare, in riferimento al disposto della norma censurata, se lo stesso sia operativo anche in riferimento a casi di colpa grave, in considerazione della possibile assimilazione di questa al dolo;

che, pertanto, appare opportuna la restituzione al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 31/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE