ORDINANZA N.469
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Garage Plose s.n.c., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Garage Plose s.n.c., il Tribunale di Trento, con ordinanza del 2 febbraio 1989 (r.o. n. 208/1989) ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma nono, della legge 29 febbraio 1988, n. 48 e 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo che tali disposizioni, nell'attribuire effetti ai fini previdenziali alla definizione di impresa artigiana posta dalla legislazione della Provincia autonoma di Bolzano, introdurrebbero una disparità di trattamento tra cittadini priva di giustificazione perchè fondata sulla sola collocazione territoriale delle imprese;
che, nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito l'I.N.P.S., deducendo l'irrilevanza e, in subordine, la fondatezza della questione.
Considerato che, con sentenza n. 336 del 1989 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, < nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali>;
che, con la medesima decisione ha dichiarato l'inammissibilità per irrilevanza di una identica censura di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
che tale ultima censura é, per gli stessi motivi, priva di rilevanza anche nel caso presente;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.), convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 336 del 1989;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 27/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE