Ordinanza n. 467 del 1989

 

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ORDINANZA N.467

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1987 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Genova, nel procedimento penale a carico di Maniscalco Luigi, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Giudice istruttore presso il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, assumendo che tale disposizione-nella parte in cui prevede che il segreto di polizia possa essere opposto dai singoli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed esclude qualsiasi forma di verifica delle esigenze complessive della giustizia da parte di altro organo superiore investito di responsabilità a livello governativo - viola gli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, ciò si verifica in quanto la disposizione impugnata consente il sacrificio delle esigenze giudiziarie senza che la necessita di tale sacrificio sia sottoposta all'esame, come accade per il segreto di Stato, di un'autorità che abbia responsabilità a livello governativo, e irrazionalmente affida il giudizio di bilanciamento tra esigenze dell'autorità giudiziaria e esigenze di polizia al singolo funzionario, privo di ogni qualificazione dal punto di vista costituzionale.

Considerato che il giudice a quo nella sostanza chiede alla Corte una decisione additiva in materia processuale, con la quale occorrerebbe ricostruire una disciplina articolata;

che ciò é palesemente riservato al potere discrezionale del legislatore, anche perchè-come lo stesso rimettente dimostra, prospettando soluzioni alternative (l'<autorità governativa> cui demandare il potere di valutazione definitiva potrebbe essere il Ministro di grazia e giustizia, ma potrebbe essere anche il Prefetto)-le scelte di fondo per tale disciplina non sono costituzionalmente obbligate;

che, pertanto, la questione é manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 28 febbraio 1987 (registro ordinanze 147 del 1989).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE