ORDINANZA N.464
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 159 del codice civile e dell'art. 246 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Prencipe Franco e Ercolin Tiziana ed altra, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Prencipe Franco nei confronti di Ercolin Tiziana e della s.p.a. Comitas per ottenere il risarcimento del danno causato all'autovettura di proprietà dell'attore, il Pretore di Torino, con ordinanza del 20 dicembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità del combinato disposto dagli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile, <nella parte in cui sancisce l'incapacità a testimoniare, per essere titolare di interesse tale da partecipare al giudizio, del coniuge che e in presunto regime di comunione legale dei beni, di cui alla Sez. III del Capo VI C.C. e che sono oggetto del giudizio, in cui e parte in causa l'altro coniuge>;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perchè irrilevante e, nel merito, non fondata.
Considerato che la questione concerne il divieto, stabilito dall'art. 246 del codice di procedura civile, di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, con particolare ed esclusivo riguardo all'ipotesi disciplinata dall'art. 159 del codice civile (Del regime patrimoniale legale tra i coniugi), ravvisandosi nella comunione dei beni tra coniugi una situazione, tipica fra le tante, idonea a radicare in quello dei due che sia rimasto estraneo alla causa <un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio>;
che, pertanto, data la specificità del combinato disposto cosi dedotto, la questione rimessa alla Corte può dirsi rilevante solo in quanto la controversia sottoposta al giudice a quo abbia ad oggetto un bene sicuramente ricadente in regime di comunione legale;
che nelle premesse in fatto dell'ordinanza si afferma che l'auto danneggiata nel sinistro stradale era di proprietà del coniuge attore, senza che dagli atti del processo risulti se il bene, pur acquistato dopo il matrimonio da coniugi in regime di comunione legale, sia effettivamente divenuto di proprietà di entrambi, limitandosi il giudice del merito a parlare di <presunto regime di comunione>, mentre l'acquisto ben potrebbe essere stato 6escluso dalla comunione6 ai sensi dell'art. 179, secondo comma, del codice civile;
e che, pertanto, l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato va accolta nel senso che la motivazione sulla rilevanza risulta insufficiente, cosi da rendere allo stato la questione inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 246 del codice di procedura civile e dell'art. 159 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 20 dicembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 27/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE