SENTENZA N.457
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis del d.l. 29 giugno 1984, n. 277 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata), convertito in legge 4 agosto 1984, n. 430 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. CO.VE.MAR. e l'I.N.P.S., iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi l'avv. Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.- La questione sottoposta alla Corte dal Pretore di Grosseto consiste nello stabilire se contrasti con l'art. 3 della Costituzione l'art. 6-bis del d.l. 29 giugno 1984, n. 277, così come convertito nella legge 4 agosto 1984 n. 430, nella parte in cui, per la concessione degli sgravi contributivi, previsti dall'art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, anche alle <imprese di navigazione>, richiede oltre al requisito di occupare dipendenti nei territori del Mezzogiorno, l'ulteriore requisito che le navi utilizzate siano iscritte in compartimenti marittimi ubicati in tali territori. La norma verrebbe a stabilire una irragionevole disparità di trattamento tra le <imprese di navigazione> che operino su rotte del Mezzogiorno, disparità determinata dal collegamento della concessione degli sgravi all'anzidetta iscrizione.
2. - E' infondata, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità della censura per difetto di rilevanza, proposta dall'I.N.P.S.
La Società <CO.VE.MAR.> aveva richiesto, con ricorso proposto al Comitato esecutivo dell'I.N.P.S., il condono degli oneri accessori e, in via cautelativa, la facoltà di avvalersi del pagamento dilazionato del debito ai sensi del d.l. n. 244 del 1987: tale richiesta avrebbe concretato la rinunzia all'azione.
Osserva la Corte che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'estinzione del giudizio in tema di omesso o insufficiente versamento di contributi é determinata dal versamento (in soluzione unica o rateale) dei contributi stessi. La semplice richiesta di far luogo a tale versamento, per di più accompagnata da clausola cautelativa, non vale, dunque, a determinare la estinzione del giudizio a quo per rinuncia.
3. - La censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, si basa sull'affermazione che l'art. 6 bis del d.l. 29 giugno 1984, n. 277 (cosi come convertito con legge 4 agosto 1984, n. 430) determinerebbe una irrazionale discriminazione, ai fini del conseguimento degli sgravi contributivi, di cui all'art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 tra <le imprese di navigazione> operanti nel Mezzogiorno. Questa norma condiziona, infatti, il beneficio all'iscrizione delle navi nelle matricole di compartimenti marittimi del Mezzogiorno.
La disposizione fu inserita in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 allo scopo, riferito alla normativa nel suo complesso, <di non troncare l'attuazione di un programma operativo ispirato a criteri di politica attiva dell'impiego>, la cui utilità era stata riconosciuta in sede di indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 16 aprile 1981, n. 140 (cfr. Relazione del Senato sulla conversione anzidetta).
E' da rilevare che la iscrizione della nave in matricola concreta un requisito formale, di carattere obiettivo e certo, al quale e connesso, innanzitutto, l'acquisto al bene della qualifica di mobile registrato. Ad essa inerisce, poi, un complesso di effetti, taluni dei quali collegati con la località dell'iscrizione. E' noto infatti che l'inserzione nei registri e normalmente seguita da un'attiva presenza del bene sul territorio di iscrizione, caratterizzata dalla richiesta di servizi e di altre prestazioni connesse con l'esercizio della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.
Può, dunque, affermarsi che il luogo di iscrizione non soltanto non e insensibile alla gestione della nave, ma da essa trae vantaggio. Non e, quindi, sfornita di razionalità la norma che prescrive il collegamento con la specifica iscrizione nei compartimenti del Mezzogiorno ai fini della concessione degli sgravi contributivi, di cui e contestazione.
E' da soggiungere che nel quadro del nostro sistema previdenziale non si configura di per se come illegittimo un diverso articolarsi degli oneri a carico dei datori di lavoro in dipendenza alla natura e alla modalità delle attività esplicate.
In particolare, i suindicati effetti propulsivi che l'iscrizione (e l'esercizio della nave) può produrre negli ambiti territoriali considerati non rende irragionevole la normativa che imponga all'esercizio stesso date modalità di esplicazione, ai fini del conseguimento di benefici o incentivi.
Nel caso concreto é poi da considerare che la discrezionalità legislativa e stata gestita in modo corretto, poichè la norma impugnata ha escluso dal beneficio degli sgravi contributivi le <imprese di navigazione> esercenti servizi sovvenzionati con le isole, ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Inoltre, la norma stessa ha stabilito che la iscrizione nei compartimenti marittimi meridionali, a decorrere dal 31 agosto 1983, debba costituire la prima iscrizione della nave nelle matricole italiane.
Tale inserzione, a carattere limitativo, esprime comunque la tendenza a dare impulso ad iscrizioni nelle matricole dei compartimenti meridionali di navi di recente acquisizione nazionale.
Il legislatore ha avuto, peraltro, non del tutto giustificata premura di eliminare tale ultimo requisito con l'art. 35 della legge 14 giugno 1989, n. 234. Questa norma consente il beneficio degli sgravi contributivi, di cui si discute, <a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 settembre 1988> <anche alle navi trasferite nel periodo dal 1° settembre 1983 al 31 ottobre 1988 da compartimenti marittimi ubicati nei territori del centro nord a compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno>.
4.- Nè appare di poco rilievo la circostanza che al requisito dell'iscrizione, come diretto ad attribuire all'armatore una particolare legittimazione al conseguimento di situazioni di vantaggio, si e fatto ricorso anche dall'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 754 (Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale).
La conferma del criterio della iscrizione della nave in compartimenti ubicati in territori meridionali, ai fini dell'applicazione al settore dell'armamento delle agevolazioni previste per prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti (ai sensi dell'art. 3 l. 27 dicembre 1973, n. 876), da prova della costanza di un orientamento legislativo verso l'impiego del requisito formale ed oggettivo dell'iscrizione.
Non può considerarsi equivalente ad esso (come sembra supporre l'ordinanza di remissione) la <rotta> tra porti meridionali.
Invero, in quest'ultimo caso, si é in presenza di un elemento, per sua natura non oggettivamente definibile, attuabile anche con l'impiego di navi diverse, iscritte in compartimenti non meridionali (situazione che ricorre nella fattispecie, di cui é causa), per l'espletamento di un'attività che il legislatore postula, invece, territorialmente determinata e capace di contribuire allo sviluppo produttivo delle zone, alle quali appartiene la località d'iscrizione.
Nè pare che risponda a tale finalità la correlazione formulata dall'ordinanza tra <impiego su rotte del Mezzogiorno e personale occupato nel Mezzogiorno>, dato che, ai fini del conseguimento degli sgravi contributivi, sembra giustamente rilevante non già un'occupazione di personale marittimo, ovunque residente, ma l'occupazione qualificata di personale marittimo del Mezzogiorno.
Infatti, il requisito dell'iscrizione <speciale> é, per quanto si é detto, inteso a provocare quella presumibile maggiore inerenza dell'esercizio della nave al territorio, anche e soprattutto in vista dell'incremento dei livelli di occupazione di lavoratori locali.
La peculiarità del regime degli sgravi contributivi per i marittimi componenti l'equipaggio, costituita dal requisito dell'iscrizione delle navi nelle matricole dei compartimenti marittimi del Mezzogiorno, appare, pertanto, provvista di sufficiente giustificazione razionale e non lesiva del principio di uguaglianza: tale iscrizione, a differenza dal mero impiego della nave su rotte del Mezzogiorno, appare idonea, infatti, a realizzare un collegamento più intenso con il territorio ed a porre una premessa obiettiva e stabile di utili sviluppi per l'economia di esso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis del decreto legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, convertito nella legge 4 agosto 1984, n. 430, nella parte in cui prevede per l'applicazione degli sgravi contributivi, di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 278, anche alle <imprese di navigazione>, l'iscrizione delle navi nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno; questione sollevata dal Pretore di Grosseto con ordinanza 28 febbraio 1989 (R.O. n. 214 del 1989), in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 27/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE