Sentenza n. 449 del 1989

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SENTENZA N.449

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270) in connessione con l'art. 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 dal T.A.R. per la Toscana sul ricorso proposto da Chiavacci Anna Maria contro il Provveditorato agii Studi di Grosseto, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Considerato in diritto

 

 

1.-Il tribunale amministrativo regionale della Toscana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 in connessione con l'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti della scuola materna, non contemplano coloro che abbiano conseguito l'idoneità con il punteggio di sette decimi nei concorsi ordinari in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge n. 326 del 1984.

Tali norme, ad avviso del giudice a quo, contrastano con l'art. 3 della Costituzione, perché creano un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di docenti (artt. 3, 7 e 15 della legge n. 326 del 1984), che possono invece usufruire, per l'immissione in ruolo, dei titoli conseguiti anche in concorsi o esami successivi all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982, nonché con l'art. 97 della Costituzione, per le conseguenze negative che deriverebbero da tale ingiustificata discriminazione sul piano del buon andamento dell'amministrazione.

2.-La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, é fondata.

L'ordinanza di rinvio, anche se richiama l'art. 27 della legge n. 270 del 1982 senza specificarne il comma, riguarda in effetti, ai fini del giudizio a quo, soltanto il secondo comma dell'articolo stesso, riferendosi ad una controversia concernente la graduale immissione in ruolo del personale insegnante della scuola materna.

Ai fini della migliore comprensione del problema sottoposto all'esame della Corte va poi chiarito (vedi sul punto la sentenza n. 282 del 1987) che la legge 16 luglio 1984, n. 326 ha assolto precipuamente ad una funzione correttiva della precedente legge 20 giugno 1982, n. 270, avente a sua volta ad oggetto la disciplina dell'inquadramento in ruolo di varie categorie di personale docente precario della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Ciò premesso, in relazione alla questione oggetto del presente giudizio devesi considerare che il citato art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, aveva previsto che gli insegnanti già forniti di abilitazione, che avessero svolto, negli anni scolastici 1978/79, 1979/80, o 1980/81, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed avessero svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, nonché gli insegnanti che avessero svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente della scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981 e che avessero conseguito nel concorso di accesso ai ruoli una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi, avevano titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale nei limiti del 50% dei posti disponibili a partire dall'anno scolastico 1985/86.

Dall'esame di tale disposizione risulta evidente che il legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, aveva ritenuto più qualificante l'aver ottenuto il punteggio di sette decimi in un concorso ordinario di accesso ai ruoli (punteggio peraltro equiparato all'abilitazione in virtù dell'art. 28 della legge n. 463 del 1978) rispetto al conseguimento della mera abilitazione, essendosi richiesto, ai fini dell'immissione in ruolo, un periodo di servizio maggiore per coloro che avevano conseguito quest'ultimo titolo rispetto a coloro che avessero conseguito il primo.

Oltre a considerare tale giudizio di valore espresso dallo stesso legislatore, devesi soggiungere che questa Corte ha già preso atto nella sentenza n. 282 del 1987 del carattere particolarmente qualificato delle abilitazioni conseguite per effetto dell’idoneità nei concorsi ordinari per la nomina in ruolo, avendo ritenuto ragionevole che l'art. 19 della legge n. 326 del 1984 ai fini dell’immissione in ruolo delle categorie di insegnanti contemplati dall'art. 38, comma secondo, della legge n. 270 del 1982, abbia attribuito validità a quelle ottenute nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge del 1984 e non anche alle abilitazioni conseguite in base agli esami speciali previsti dalla legge del 1982, ancorché conseguite prima dell’entrata in vigore della legge del 1984.

Se é vero, come affermato nella richiamata sentenza n. 282 del 1987, che in una sede legislativa avente precipuamente finalità correttive di una legge precedente spettava al legislatore stabilire se e quali delle situazioni nel frattempo maturatesi dovessero essere prese in considerazione, e pur vero, come si evidenzia nella medesima sentenza, che tale valutazione non può contrastare con il limite della ragionevolezza. Questo nel caso ora in esame appare violato perché, una volta che alcune disposizioni della legge del 1984 (artt. 7 e 15 indicati come tertium comparationis) hanno, per alcune categorie di insegnanti in possesso di certi requisiti, riconsiderato le abilitazioni comunque conseguite fino al momento di entrata in vigore della legge, uguale riconoscimento non vi è stato per la categoria di insegnanti, cui si riferisce il presente giudizio, in relazione alle abilitazioni ottenute per effetto della partecipazione a concorsi ordinari in via di espletamento nel periodo intercorrente fra le due leggi.

Né é così derivata rispetto ad essi un’ingiustificata svalutazione di un titolo abilitante qualificato che, invece, un'altra disposizione della stessa legge n. 326 del 1984, e cioè l'art. 3, ha ritenuto in genere valido.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270), nella parte in cui non contemplano, ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino all’entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, n. 326.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.

 

Depositata in cancelleria il 27/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE