Ordinanza n. 444 del 1989

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ORDINANZA N.444

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 24 aprile 1989, depositato in cancelleria il 3 maggio 1989 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1989.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 24 aprile 1989 e depositato il 3 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);

che si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, non é stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 25/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE