ORDINANZA N.440
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1988 dal Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di Giuffrida Salvatore, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15/1a s.s. dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con ordinanza 30 novembre 1988, il Tribunale militare di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nella parte in cui non prevede, quale causa d'estinzione del reato di rifiuto del servizio militare di leva, l'adempimento del servizio stesso conseguente al rigetto della domanda d'ammissione al servizio militare non armato od a quello civile sostitutivo;
considerato che il giudice a quo ritiene che la causa d'estinzione del reato di cui all'art. 8, settimo comma, della legge n. 772 del 1972 possa applicarsi soltanto nel caso in cui sia stata accolta la domanda d'ammissione al servizio militare non armato od al servizio militare civile ovvero sia stata accolta la domanda d'arruolamento nelle forze armate e non possa anche applicarsi nell'ipotesi - verificatasi nel caso di specie - di chi, imputato per aver rifiutato il servizio militare di leva per motivi di coscienza, abbia successivamente presentato domanda d'ammissione al servizio militare non armato od a quello sostitutivo civile e, dopo essersi visto rigettare tale domanda, abbia poi effettivamente adempiuto, dietro richiesta dell'amministrazione, al servizio militare di leva, senza aver presentato esplicita domanda d'arruolamento;
che l'estinzione del reato previsto nella disposizione in esame tende ad incentivare la rieducazione del soggetto attivo del delitto ed il conseguente adempimento, ancorché tardivo, dell'obbligo del servizio militare di leva;
che, nel caso di specie, il soggetto attivo del delitto ha, con l'effettiva prestazione del servizio militare armato, dimostrato d'aver adempiuto agli obblighi di solidarietà sociale di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e, cosi, d'essersi pienamente rieducato;
che, pertanto, al caso sottoposto all'esame del giudice a quo va applicata la predetta estinzione del reato, malgrado la non presentazione d'esplicita domanda d'arruolamento;
che l'estensione dell'ambito d'applicazione della causa d'estinzione del reato, fino a comprendere il caso oggetto del giudizio a quo, ampliando la sfera di libertà, non é preclusa da alcun principio costituzionale ma é conseguenza necessaria dell'interpretazione logica e sistematica della norma in esame;
che la norma reale di cui all'art. 8, settimo comma, della legge n. 772 del 1972, interpretata in maniera conforme a Costituzione, non presenta i prospettati profili di contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost.; che la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., dal Tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 25/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE