ORDINANZA N.433
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51 (Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto) e 26 aprile 1986, n. 193 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 16 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico), promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Holtkamp Hendrikus, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 dicembre 1988, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, nella parte in cui prevede la pena dell'arresto da 5 giorni a 6 mesi o dell'ammenda da 1 a 2 milioni di lire per la conduzione, senza la prescritta patente di abilitazione, di un natante immatricolato come unità da diporto;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione;
considerato che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, in quanto la conduzione senza la prescritta abilitazione di una imbarcazione immatricolata <per uso privato> é punita, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto-legge 9 marzo 1932, n. 813, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1884, con la semplice ammenda fino ad un massimo di 40.000 lire, successivamente depenalizzata dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 (poi sostituita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689), e, quindi, con una sanzione assai meno grave rispetto a quella che colpisce la stessa infrazione se commessa alla guida di imbarcazioni <da diporto>;
che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 5 maggio 1989, n. 171 (Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto), la quale all'art. 10 cosi dispone: <I motoscafi ad uso privato, di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813. convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell’abilitazione al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle unità da diporto>;
che tale disposizione fa venir meno, proprio ai fini dell'abilitazione al comando, ogni distinzione tra le unità per uso privato e le unità da diporto;
e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti al Pretore di Venezia perché verifichi se e come, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata conservi rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25/07/89.