Ordinanza n. 421 del 1989

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ORDINANZA N.421

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1988 dal magistrato di sorveglianza di Trento nel procedimento di sorveglianza relativo a Lair Ulrich, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1a s.s. dell'anno 1989.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che, con ordinanza 1° dicembre 1988, il magistrato di sorveglianza di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e restrittive della libertà) cosi come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza ove non risulti pendente od in corso una misura di sicurezza;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

considerato che identica questione di legittimità costituzionale é stata dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto n. 443 del 1988, con la quale é stato ritenuto che la disposizione impugnata, interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza possa essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza, non contrasta con l'art. 3 Cost.;

che siffatta interpretazione é stata ribadita dalla Corte con le ordinanze nn. 911 e 1026 del 1988, che hanno concluso per la manifesta infondatezza di identiche questioni;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;

che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal magistrato di sorveglianza di Trento con ordinanza 10 dicembre 1988.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE