Ordinanza n. 420 del 1989

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ORDINANZA N.420

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, comma terzo, 8, comma quarto, e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro sul ricorso proposto da Bertozzini Giuseppe contro l'Ufficio del Registro di Pesaro, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro, con ordinanza 26 maggio 1988 (R.O. n. 163 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma e 8, quarto comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 in quanto, nel disciplinare la responsabilità civile dei membri delle commissioni tributarie di secondo grado, in relazione ai danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, avrebbero violato gli artt. 3, 24 e 25 Cost.: a) per la disparità di tratta mento posta in essere fra i membri dello stesso collegio, avendo diversamente disciplinato la loro responsabilità a seconda che essi siano o no <estranei alla magistratura>; b) per la diversità di regime di responsabilità posta in essere, a seconda della loro composizione, tra collegi in cui vi siano membri che rispondano tutti in ugual modo e collegi in cui alcuni membri siano gravati da una più ampia sfera di responsabilità; c) per le diverse garanzie che ne deriverebbero per il cittadino, a seconda della composizione del collegio chiamato a decidere sulla controversia;

ritenuto che, con la stessa ordinanza, il giudice a quo ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 101 e 10 Cost., in quanto la redazione del processo verbale della deliberazione, da esso previsto, eliminando la segretezza del voto espresso da ciascun componente del collegio, ne comprometterebbe l'indipendenza, violando anche la risoluzione dell'O.N.U. secondo la quale il giudice non potrebbe essere oggetto di azione civile per colpa grave nell'esercizio della sua attività giurisdizionale;

considerato, in relazione alla prima questione, che altra analoga, relativa alle commissioni tributarie di primo grado, é stata già decisa nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 18 del 1989;

che anche la seconda questione é stata dichiarata non fondata, con la stessa sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto altro profilo - il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che <é compilato sommario processo verbale>, anziché <può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale>;

che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma, 8 quarto comma e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevate con ordinanza 26 maggio 1988 (R.O. n. 163 del 1989) della Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 10 e 101 Cost.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6/7/1989.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 16/7/1989.

 

Francesco SAJA, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore